Chiedere l'estumulazione con riduzione, traslazione in altro tumulo, uscita in altro cimitero o avvio alla cremazione

Chiedere l'autorizzazione alla esumazione, estumulazione o traslazione

L'esumazione e l'estumulazione sono operazioni che consentono la rotazione dei cadaveri seppelliti.

Consistono nel recupero delle spoglie mortali in una cassettina ossario oppure delle ceneri in urna cineraria a seguito di cremazione, per permettere alla famiglia di scegliere, tra le soluzioni offerte dal cimitero, la successiva destinazione del proprio caro (seconda sepoltura).

L'esumazione consiste nel disseppellimento dalla fossa di sepoltura in terra.

L'estumulazione consiste nell'estrazione dal posto in muratura (loculo, ossario e cappella, edicola, tomba di famiglia).

Le due operazioni possono avvenire in forma ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 82 e 86).

Approfondimenti

Esumazione e estumulazione in forma ordinaria

Il Comune, al termine del ciclo di sepoltura o alla scadenza della concessione per la verifica dello stato trasformativo, avvisa i cittadini delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie in calendario con cartelli di avvertimento nei cimiteri ed eventualmente con avviso alle famiglie. I resti potranno essere tumulati in ossari, in loculi, in tombe di famiglia, trasferiti fuori Comune o depositati nell'ossario comune. In alternativa, in seguito a manifestazione di volontà dei familiari, è possibile autorizzare la cremazione dei resti mortali. L‘esumazione o estumulazione ordinaria è effettuata d’ufficio.

Esumazione e estumulazione in forma straordinaria

I familiari dei defunti o l'autorità giudiziaria, prima del termine del ciclo di sepoltura o prima della scadenza della concessione, possono chiedere l'esumazione o l'estumulazione straordinaria per motivazioni varie.

È necessario chiedere un'autorizzazione al Comune dove sono seppelliti il cadavere o i resti mortali da esumare o estumulare. La domanda di autorizzazione alla esumazione o estumulazione straordinaria può essere presentata dai seguenti soggetti:

  • il concessionario del posto sepolcrale (chi ha firmato il contratto di concessione) o, se deceduto, gli eredi, d'accordo con i familiari più prossimi del defunto
  • i familiari più prossimi del defunto, d'accordo con il concessionario del posto sepolcrale o i suoi eredi.

La domanda di autorizzazione deve contenere la destinazione scelta per i resti (tumulazione in tomba privata, cremazione, affido ceneri).

Le esumazioni straordinarie non possono essere fatte (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 84):

  • se la salma è di una persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che può essere eseguita.

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Ultimo aggiornamento: 23/11/2021 11:38.49