Sono considerati interventi di nuova costruzione:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati e l'ampliamento di quelli esistenti
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti diversi dal Comune
- la costruzione di infrastrutture e di impianti, che modificano in modo permanente il terreno non costruito
- l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore
- interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi qualificano come interventi di nuova costruzione (anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree) oppure che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale
- realizzazione di depositi di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto dove è necessario eseguire lavori che causano una trasformazione permanente del suolo inedificato
- interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e diversa sagoma degli immobili preesistenti, qualora sottoposti ai vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, 42.
Approfondimenti
Non sono interventi di nuova costruzione gli (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1, let. e):
- interventi di manutenzione ordinaria
- interventi di manutenzione straordinaria
- interventi di restauro e di risanamento conservativo
- interventi di ristrutturazione edilizia.
Per gli interventi di nuova costruzione, occorre chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10).
È possibile presentare segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23) per:
- interventi di nuova costruzione previsti da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
- nuove costruzioni che sono in esecuzione diretta di strumenti urbanistici generali con precise indicazioni plano-volumetriche.
Per gli interventi che realizzano nuovi fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura, occorre chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC).
Per gli interventi che realizzano nuovi fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura, occorre chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC).
Gli interventi relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura sono consentiti solo all'imprenditore agricolo in presenza di un piano aziendale (Legge regionale 23/04/2004, n.11).