Comunicare l’esecuzione di interventi di incremento dell’efficienza energetica nonchè di impianti solari termici o fotovoltaici

Comunicare l’esecuzione di interventi di incremento dell’efficienza energetica nonchè di impianti solari termici o fotovoltaici

In materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici e impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedono l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, di microcogeneratori ad alto rendimento, nonchè di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui al Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 192, art. 3, com. 3, let. a, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune (Decreto legislativo 30/05/2008, n. 115, art. 11, com. 3).

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie
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Ultimo aggiornamento: 17/01/2022 18:46.30