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Denunciare opere in zona sismica

Descrizione

Denunciare opere in zona sismica

L'intero territorio nazionale è classificato a rischio sismico e suddiviso in quattro zone a diversa pericolosità (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 e Deliberazione della Giunta regionale 09/03/2021, n. 244):

  • zona 1 - livello di pericolosità alto
  • zona 2 - livello di pericolosità medio
  • zona 3 - livello di pericolosità basso
  • zona 4 - livello di pericolosità molto basso.

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione sono soggetti alla disciplina prevista dalla Deliberazione della Giunta regionale 30/03/2021, n. 378,  in base categorie d'intervento definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 94-bis e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2020, n. 1823):

  • interventi rilevanti
  • interventi di minore rilevanza
  • interventi privi di rilevanza.

In particolare:

Le varianti sostanziali, sono soggette agli stessi adempimenti, le varianti non sostanziali definite dall'allegato D della Deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2020, n. 1823, non sono soggette ad autorizzazione o a preavviso.

Approfondimenti

Per ridurre gli effetti dei terremoti, l’azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del territorio italiano in base all'intensità e alla frequenza dei fenomeni sismici avvenuti in passato e sull'applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.

Tramite l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 sono stati emanati gli ultimi criteri di classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio.

Questi criteri si basano sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.

L'ordinanza detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio, hanno compilato l’elenco dei Comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

  • zona 1 - è la zona più pericolosa, possono verificarsi fortissimi terremoti
  • zona 2 - in questa zona possono verificarsi forti terremoti
  • zona 3 - in questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari
  • zona 4 - è la zona meno pericolosa, i terremoti sono rari

Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, Regione Veneto ha classificato il territorio adottando solo tre zone (zona 3, zona 2 e zona 1) tramite Deliberazione della Giunta regionale 09/03/2021, n. 244.

La Deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2020, n. 1823 richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 elenca gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità:

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione 0,20 ≤ ag ≤ 0,25)
  2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)
    • edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3 (h/b>3). A tal fine non vengono considerati gli aggetti aventi superficie inferiore ad 1/8 di quella totale”). L’altezza è misurata dallo spiccato della fondazione alla sommità della struttura. La minore dimensione in pianta è misurata tenendo conto delle rientranze ed al netto di sbalzi, sporgenze e mensole
    • ciminiere, torri, serbatoi e silos con altezza maggiore o uguale a 10 metri
    • particolari strutture pedonali e ciclabili (ponti, andatoie, passerelle e opere di scavalco in genere) di luce netta maggiore o uguale a 10 metri
    • costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o smorzatori a massa risonante
    • opere geotecniche di sostegno del terreno con altezza fuori terra, ovvero dall’estradosso della fondazione maggiore o uguale a 4 metri (tra le quali: paratie, palancole, muri, gabbionate, palificazioni, terre armate) e le relative costruzioni comprendenti tali opere geotecniche
    • edifici industriali (capannoni) con elementi di luce netta superiore ai 30 metri o con altezza di interpiano superiore ai 10 metri misurata all’intradosso degli elementi portanti principali del tetto
    • edifici con piani sospesi con luce della parte a sbalzo superiore a 4 metri
  3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4). Sono da comprendere in tale categoria anche le relative opere accessorie o complementari (quali portali o attraversamenti stradali) aventi diretta incidenza sulle condizioni di sicurezza dell’opera/infrastruttura.

La Deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2020, n. 1823 richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 elenca gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità:

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)
  2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, definiti ai sensi delle vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC), compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui al comma 1, lettera a), numero 3) dell’art. 94 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380
  3. le nuove costruzioni che:
    • non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), n. 2), dell’art. 94-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 e quindi non comprese nell’elenco delle opere rilevanti
    • che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 94-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 e quindi non comprese nell’elenco delle opere prive di rilevanza
  4. le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone ed edifici agricoli di cui al § 2.4.2. delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzione - Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17/01/2018. Si tratta in generale di usuali costruzioni, appartenenti alla Classe d’uso I, realizzate con i materiali e i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, ma caratterizzati, per la loro specifica funzione, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle immediate vicinanze; si fa riferimento ad esempio agli edifici destinati all’attività agricola quali magazzini o silos con altezza inferiore a 10 metri, a costruzioni destinate ad accogliere impianti tecnici ai quali il personale accede sporadicamente per la manutenzione, a locali destinati ad attrezzature di manovre che si svolgono con scarsa frequenza
  5. opere di sostegno in genere a sbalzo e a gravità (muri, gabbionate, terre rinforzate, arce etc.) di altezza fuori terra compresa tra 2,5 metri e 4 metri, misurata dallo spiccato di fondazione e prive di carichi permanenti agenti sul cuneo di spinta

La Deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2020, n. 1823 richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 elenca gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità:

Nuove costruzioni:

  1. tettoie ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio – G1- e portato – G2- complessivamente inferiore a 100 daN/mq, di altezza media inferiore a 3,0 m e aventi superficie coperta ≤ 30 mq compresi eventuali aggetti laterali, realizzate con strutture in legno, metallo o materiali assimilati
  2. manufatti leggeri, strutturalmente autonomi, ad uso servizi (depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali etc.), con presenza solo saltuaria di persone, ad un solo piano, aventi superficie coperta lorda inferiore a 20 mq, altezza media ≤ 3,0 m realizzate con strutture in legno, metallo o assimilabili
  3. pergolati da terrazzo o giardino, aventi altezza media degli elementi portanti verticali, misurata all’intradosso della copertura ≤ 3,0 m, privi di qualsiasi tipo di copertura realizzate con strutture in legno, metallo o assimilabili
  4. attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari prefabbricati e certificati aventi sezione netta inferiore a 6,0 mq
  5. opere di sostegno in genere a sbalzo e a gravità (muri, gabbionate, terre rinforzate, arce etc.) di altezza fuori terra ≤ 2,5 m, misurate dallo spiccato di fondazione e prive di carichi permanenti agenti sul cuneo di spinta
  6. rivestimento corticale di scarpate (chiodature, reti, spritz beton, etc.)
  7. piscine interrate di profondità massima complessiva ≤ 2.50 m
  8. strutture a terra di supporto di pannelli solari o fotovoltaici di altezza ≤ 3,0 m
  9. pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza ≤ 3,0 m
  10. copertura di ingresso carraio o pedonale di superficie in pianta ≤ 8,0 mq comprensiva sia delle strutture verticali che di quelle orizzontali
  11. muri di recinzione e strutture significative a sostegno dei cancelli, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, privi di funzione di contenimento, di altezza massima fuori terra inferiore a 3,0 m
  12. cartelloni e insegne, portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 mq;
  13. serre per uso agricolo, non aperte al pubblico, adibite esclusivamente a coltivazioni, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri (escluso vetro) realizzate con soluzioni strutturali leggere di qualsiasi superficie.

Edifici esistenti:

  1. pensiline esterne a sbalzo in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto ≤ 1,50 m, aventi superficie coperta inferiore a 6,0 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1,0 kN/mq
  2. manufatti leggeri (tettoie) strutturalmente connessi agli edifici esistenti aventi peso proprio e permanente portato < 100dN/mq, di altezza media inferiore 3 m aventi superficie coperta inferiore a 10 mq comprensiva di eventuali aggetti ≤ 1,5 m, purché non aventi interferenze significative con l’edificio principale
  3. chiusure e riduzioni delle aperture esistenti nel singolo campo di solaio o di copertura
  4. realizzazione di nuove aperture e ampliamento delle aperture esistenti nel singolo campo di solaio o di copertura, per complessivi massimi 5 mq, comunque non interessanti le strutture portanti principali dell’edificio senza variazioni significative in termini di rigidezza e resistenza
  5. aperture su pareti di edifici a comportamento scatolare di dimensioni inferiori a 1,0 mq, purché non reiterate nell’ambito della stessa parete, distanti almeno 1 m dagli incroci, dalla fine della parete da altre aperture
  6. sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano
  7. soppalchi a struttura lignea o assimilabile con peso proprio inferiore a 100 daN/mq, e carico accidentale < 200 daN/mq, e superficie inferiore a 10 mq
  8. installazione di montacarichi o ascensori purché di altezza inferiore a 7 m, interni o esterni all’edificio, e che non alterino significativamente il comportamento strutturale dell’edificio
  9. Installazione di una scala interna fissa, ad un solo piano, di larghezza inferiore a 1,20 m purché non abbia significativa influenza sulla struttura
  10. uno spostamento di una porta o di una finestra all’interno di una parete portante con il riallineamento della sottostante/sovrastante senza variazione della superficie resistente complessiva.

Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate:

  1. serbatoi chiusi o cisterne interrate, con altezza massima ≤ 3,0 m e volume lordo ≤ 30 mc anche con copertura, purché non carrabile purché in condizioni
  2. vasche fuori terra di altezza ≤ 1,50 m e volume lordo ≤ 30 mc
  3. Locali tecnologici di volume lordo inferiore a 30 mc (interrati e fuori-terra) con volume unico - -non separato da solai intermedi- e copertura non praticabile
  4. Tombe di famiglia interrate aventi volume complessivo lordo inferiore a 35 mc

La Deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2020, n. 1823 richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 individua le varianti strutturali di carattere non sostanziale.

Con riferimento alle Linee Guida nazionali e sulla base delle caratteristiche strutturali dell’intervento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M,N,T) sugli elementi strutturali.

Sono da considerare, comunque, varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni sui parametri sopra citati e sul comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso. Ai sensi del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 “rientrano tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d’opera di interventi privi di rilevanza di cui alla categoria c), n. 1).”, e gli interventi non ricompresi nel seguente elenco:

  1. Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale, per:
    • impiego, per strutture sismo-resistenti, di materiali strutturali di diversa natura
    • scelta di una diversa tipologia costruttiva.
  2. Modifiche all’organismo strutturale, per:
    • sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra
    • creazione o eliminazione di giunti strutturali
    • variazioni della tipologia delle fondazioni
    • variazioni del fattore di comportamento q
    • variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che vanifichi l’ipotesi di piano rigido, se presente
  3. Modifiche in aumento delle classi d’uso e della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un’aliquota del 5% in fondazione
  4. Passaggio ad una categoria d’intervento più penalizzante ai fini della sicurezza secondo la classificazione individuata nel § 8.4 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni

Rientrano tra le varianti non sostanziali le modifiche all'organismo strutturale non comprese nel seguente elenco:

  • nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi)
  • negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti
  • nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
  • della distribuzione delle masse

che comportano il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

  • Aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al 5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica
  • variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%
  • variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%
  • variazione dell’entità dell’azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.

 

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