Il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali e le biomasse sono fonti rinnovabili di energia (FER) (Legge 09/01/1990, n. 10, art. 1). Queste risorse sono rinnovabili solo se gestite in modo appropriato: il loro tempo di utilizzo deve cioè essere compatibile con quello di ripristino.
Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) regolati dalle linee guida nazionali, dalla Deliberazione della Giunta regionale 08/08/2008, n. 2204 e dalla Deliberazione della Giunta regionale 02/03/2010, n. 453, sono i seguenti:
- impianti eolici
- impianti solari fotovoltaici
- impianti a biomassa
- impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas
- impianti idroelettrici.
I titoli abilitativi per gli interventi di costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (impianti FER), delle relative opere e infrastrutturazione e la connessione alla rete nazionale di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica sono suddivisi in:
- autorizzazione unica (AU) per impianti alimentati da fonti rinnovabili (Decreto legislativo 29/12/2003, n. 387, art. 12, com. 3)
- comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL) per impianti alimentati da fonti rinnovabili (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 60, art. 6 e Punto 12 delle linee guida nazionali)
- modello unico nazionale per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici (Decreto ministeriale 19/05/2015)
- procedura abilitativa semplificata (PAS) (Decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, art. 6, com. 1).
La competenza per tutti gli impianti per i quali non servono autorizzazioni di altre amministrazioni (valutazioni di impatto ambientale, concessione di derivazione di acqua, ecc.) è comunale, così come è sempre comunale la competenza nel caso di impianti con potenze inferiori alla soglia stabilita:
- fotovoltaico: 999 kW
- eolico: 60 kW
- idroelettrico: 100 kW
- biomasse: 200 kW
- biogas: 250 kW
Regione Veneto (Legge regionale 08/07/2011, n. 13) ha stabilito che rientra nella Competenza dei comuni l'iter amministrativo di autorizzazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, integrati e non integrati con potenza di picco fino a 1 MW, ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica.